Il reato d’usura sul piano penale e civile:
Con l’accezione “interessi usurari” si pone l’attenzione su quegli interessi che superano il parametro oggettivo del “tasso soglia”. La determinazione del tasso soglia si realizza muovendo dalla considerazione che il tasso soglia non consti solo del tasso degli interessi strictu sensu intesi ma, al fine di evitare che interessi usurari si celino dietro commissioni o spese, ed in aderenza a quanto disposto dall’art.644, co.4 del Codice penale, debba anche includere il costo complessivo che il contraente deve sopportare, id est il c.d. TAEG (tasso effettivo globale medio), includente gli interessi, le remunerazioni, le commissioni e le spese.
La pretesa di interessi che superino il tasso soglia, pertanto interessi usurari, viene considerata dal legislatore un delitto contro il patrimonio mediante frode ed è sanzionato con multa, reclusione e confisca dei beni frutto dell’usura. Laddove si dovesse ravvisare la presenza di interessi usurari scattano:
- Effetti civili, quali la nullità parziale della clausola che prevede l’interesse usurario e la sanzione di non debenza degli interessi usurari.
- Sanzioni penali: il riflesso penale che il reato d’usura reca con se è rinvenibile nell’art.644 del Codice penale, il quale sancisce che: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.”
Ai sensi dell’’art. 644 del Codice penale, pertanto, il regime sanzionatorio per il reato di usura consta di:
- Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000;
- Pena detentiva da due a dieci anni di reclusione;
- Confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato.
Vi sono inoltre delle ipotesi di aggravanti del reato d’usura, al verificarsi delle quali le pene vengono inasprite con un innalzamento da un terzo alla metà. Tali ipotesi sono delineate sempre dallo stesso art.644, co.5, c.p. In particolare questo si realizza:
- Se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- Se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- Se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- Se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- Se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
E’ altresì previsto, dal sesto ed ultimo comma dello stesso art.644 c.p., che nel caso di condanna del colpevole per usura, alla vittima spetti:
- La restituzione integrale delle somme versate a titolo di interesse (e non solo della parte eccedente il tasso massimo legale);
- Il risarcimento del danno subito.
Alla determinazione del parametro oggettivo del tasso soglia concorre invece l’art.2 della l. 108/96, il quale, al suo primo comma sancisce: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. In aggiunta, le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato all’erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, ed in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. Il comma quarto dello stesso articolo intende invece precisare che: “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.”
A cura di Stefano Vito Pantaleo