TAX CREDIT PER LE COMMISSIONI POS

TAX CREDIT PER LE COMMISSIONI POS

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, tra le varie misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, ha introdotto, con il suo art. 22,  un credito d imposta del 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.

Presupposto oggettivo:

Come anticipato in apertura, il credito d’imposta opera in relazione alle commissioni addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante differenti strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Presupposto soggettivo:

Il credito de quo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi/compensi non eccedenti la soglia di Euro 400.000.

Modalità di fruizione:

Il credito d’imposta può essere fruito solo e soltanto in compensazione, tramite modello F24, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della commissione. Dello stesso deve darsi evidenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato, nonché nelle dichiarazioni degli anni successivi per i quali lo stesso dovesse residuare. Il credito di cui si tratta non concorre alla formazione né della base imponibile IRES od IRPEF, né al valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Comunicazioni propedeutiche:

In data 29 aprile 2020, con il suo provvedimento 181301/2020, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato termini, modalità e contenuto delle comunicazioni che gli operatori dei sistemi di pagamento, con i quali gli esercenti abbiano stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (POS), sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Tali comunicazioni vanno trasmesse attraverso il Sistema di interscambio dati e devono necessariamente individuare nel loro contenuto i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Ricevute tali informazioni, l’Agenzia delle Entrate sarà nella facoltà di appurare la spettanza del credito. In maniera simmetrica, gli intermediari di pagamento, che abbiano sottoscritto un contratto con gli esercenti per la loro abilitazione all’accettazione di uno strumento di pagamento tracciabile, sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di afferenza, a comunicare a questi ultimi (via PEC o tramite il loro portale di online banking):

  • l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali;
  • il prospetto analitico delle commissioni addebitate nel mese.

Giunti in possesso di tali informazioni, i soggetti interessati possono così quantificare il credito d’imposta cui hanno diritto.

 

Dott. Michele Loizzo

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: profili di rilievo

E’ passato poco più di un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra i soggetti partita IVA residenti in Italia.

La fatturazione elettronica consta di un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Favorisce così il superamento dello strumento cartaceo, così da generare importanti benefici di risparmio di costi di stampa, spedizione e conservazione. Altresì, non di poca importanza, permette di prestare una maggiore attenzione a quelle tematiche ambientali per le quali è giunto ormai il momento di porre risposta.

Quanto all’ambito d’applicazione l’obbligo in oggetto incombe su tutta la platea della fatturazione B2B, nonché su qualsivoglia documento a rilevanza fiscale generato nell’ambito di operazioni sempre B2B. Tutto ciò premesso, è da rilevare come siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti ex art.27, co.3, D.L. 98/2011, nonché quelli di cui alla l.190/2014. Rispettivamente le entità fruenti del c.d. “regime di vantaggio” e quelle che godono del c.d. “regime forfettario”.

Sul piano operativo, il regime in esame prevede la generazione di un file.XML, connotantesi delle peculiari informazioni richieste per il c.d. formato “FatturaPA”, introdotto dal D.M. 55/2013 per la fatturazione nei confronti della P.A. Ne consegue il ricorso al c.d. Sistema di Interscambio (SdI). Le imprese potranno servirsi del portale telematico dall’ADE all’uopo predisposto. Si noti: tutte le fattura emesse in difformità dalla normativa in oggetto saranno da considerarsi non emesse. Nel caso di errori contenutistici di fatturazione, data l’ormai avvenuta emissione, si dovrà provvedere ad emettere le relative Note di Debito/Credito.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di mancata compliance con gli obblighi in esame, le sanzioni irrogabili sono quelle previste dall’art.6 D.lgs 417/97, in forza del quale queste ultime dovranno essere comprese tra il 90% ed il 180% dell’imposta afferente all’imponibile non correttamente rilevato.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

Università – detrazioni d’imposta: base di calcolo e limiti quali-quantitativi

Come ogni anno, anche per questo è possibile portare in detrazione dall’IRPEF lorda parte delle spese sostenute ai fini dell’istruzione. In particolare, il legislatore ammette una detrazione del 19% delle spese a tal fine sostenute, in piena adesione al principio di cassa. Restano tuttavia ferme le soglie massime di detraibilità.

Conducendo una rapida rassegna delle principali spese in tal senso detraibili, si ravvisa:

  • spese universitarie: la detrazione viene ammessa nella misura del 19% delle spese occorse per la frequenza di corsi universitari presso università statali e non, corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università od istituti pubblici o privati, ancora, italiani o stranieri. Si noti, a tal proposito, che le spese possano essere ascrivibili sia all’anno in corso, che a più anni. Inoltre, ammesse in detrazione sono anche le spese per gli studenti c.d. “fuori corso”. Peraltro detraibili sono anche le tasse pagate per la frequenza di nuovi corsi istituiti dal D.p.R. 212/2005, ovvero quelli tenuti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. Resta invece esclusa la detraibilità delle tasse universitarie pagate per l’iscrizione presso istituti musicali privati, questo secondo quanto emerge da una risoluzione promanante dall’A.F. (Risoluzione n. 20/E/2011). Esaminando la fattispecie delle università private, si noti che per la detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi presso università non statali, essa sarà calcolata sulla base di importi determinati nei limiti fissati dal Decreto MIUR. Difatti, per quelle NON statali, l’importo ammesso alla detrazione non può eccedere quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche. Per quanto afferisce invece alle università telematiche, si osserva che le spese per i relativi corsi di laurea possano essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, avuto riguardo all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università;
  • canoni di locazione per studenti universitarifuori sede”: il legislatore tributario rimette al contribuente la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF lorda un importo pari al 19% dei canoni frutto di contratti di locazione, stipulati o rinnovati dagli studenti ai sensi della l.431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché quelli relativi agli atti di assegnazione in godimento o locazione, siano essi stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro o cooperative. Peraltro, ponendo puntuale attenzione al periodo d’imposta 2017, logicamente con focus sul Mod.730/2018 è bene notare che ai fini della detrazione sia indispensabile che lo studente sia iscritto ad un corso di laurea presso un’università:
  1. ubicata in un comune diverso da quello di residenza;
  2. distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri (50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate);
  3. il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

N.B. Per gli studenti all’estero: la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università sita oltre i confini nazionali, purché in uno degli stati dell’Unione Europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Limite di detraibilità dei canoni di locazione: la detrazione è determinata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a 2.633€. Tale soglia rappresenta il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

ESCLUSO L’ABUSO DEL DIRITTO NELL’IPOTESI DI SCISSIONE SOCIETARIA CON CONSEGUENTE PASSAGGIO DELLE QUOTE

Risoluzione 97/E del 25 luglio 2017: la scissione societaria con passaggio delle quote non costituisce abuso del diritto.

E’ finalmente arrivata la pronuncia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate su una questione alquanto delicata, che muovendo dalla disposizione del vecchio art.37 bis del D.p.R. 600/73 ha destato parecchi dubbi interpretativi.

In particolare, il contribuente italiano si è nel corso degli anni domandato se la scissione societaria, con conseguente passaggio delle quote ad un’altra società, configuri o meno un’ipotesi di violazione dell’art.10-bis della l.212/2000 (Statuto del contribuente).

L’Agenzia ha finalmente posto fine a questa diatriba rendendo pubblica la sua risoluzione n.97/E del 25/07/2017. Con questa risoluzione l’Agenzia ha innanzitutto inteso rispondere ad uno specifico interpello, presentatole ai sensi dell’art.11, lett. c, l.212/2000 e, in secondo luogo, porre soluzione, come anticipato, ad un luogo di scontri interpretativi di non poca rilevanza.

Il quesito presentato in interpello all’Agenzia concerne una S.p.A. ad attività sanitaria dapprima nell’ambito della medicina fisica e della riabilitazione, nonché della radiologia e della diagnostica per immagini e, successivamente, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Detta società, con decreto della Giunta Regionale, ha conseguito l’accreditamento definitivo presso il Servizio Sanitario Regionale per diverse branche medicospecialistiche, successivamente ampliando l’offerta sanitaria con l’inclusione di ulteriori prestazioni rese in regime esclusivamente privatistico, la quale è peraltro in possesso di un compendio immobiliare, in parte, utilizzato dalla stessa e, in parte, locato a terzi. Premesso che la compagine sociale si articoli in tre soci-persone fisiche, titolari ciascuno di partecipazioni al capitale sociale pari al 35% e da una società per azioni, il cui capitale è sostanzialmente ripartito tra le medesime persone fisiche, che detiene azioni per il 30% del capitale sociale, intento della società è quello di realizzare un’operazione di scissione proporzionale a favore di una neocostituita S.r.l., la quale risulterebbe poi assegnataria del ramo immobiliare, con conseguente attribuzione dell’attività gestoria del compendio medesimo. Successivamente, alla scissione, farà seguito la cessione delle partecipazioni detenute nella scindenda, da parte dei relativi soci, alla neocostituita S.r.l.

L’istante propone la sua soluzione interpretativa asserendo che la prospettata ristrutturazione societaria non aggiri alcuna norma o principio dell’ordinamento tributario e, quindi, non sia finalizzata a conseguire vantaggi fiscali indebiti, in ragion del fatto “che la società scindenda proseguirà la sua attività caratteristica, mentre la beneficiaria svolgerà un’effettiva attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, che le sarà assegnato ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla scindenda, e continuerà ad essere utilizzato in funzione dell’esercizio dell’attività di gestione di centri medici e di locazione a terzi.” La scissione, difatti, non determina effetti di suddivisione del patrimonio sociale tra i soci. Tali asserzioni risultano peraltro trovare riscontro anche in relazione alla cessione delle partecipazioni detenute nella società scissa, che sarà perfezionata a seguito della scissione parziale proporzionale della stessa,  premesso che l’art. 176, co.3, del D.p.R. 917/1986, stabilendo la non abusività del conferimento d’azienda, quale operazione fiscalmente neutrale, così come la scissione, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta in cambio, equipari la posizione dei soggetti che gestiscono l’azienda tramite società, i quali hanno la scelta tra la cessione dell’azienda e quella delle partecipazioni, alla 4 posizione dei soggetti che gestiscono l’azienda direttamente, e che detta scelta non hanno, se non appunto previo conferimento in società dell’azienda. Tale norma, dunque, esclude l’abusività/elusività di un’operazione societaria fiscalmente neutrale seguita dalla cessione delle partecipazioni, soggetta al regime di esenzione (parziale) della plusvalenza ai sensi dell’art. 87 dello stesso TUIR.

La contribuente medesima, inoltre, apporta quelle che sono le ragioni giustificatrici per le quali intende intraprendere tale operazione straordinaria, sostenendo che si tratti di valide ragioni extrafiscali non marginali, consentendo:

a) il miglioramento della gestione dell’attività caratteristica della società scindenda, attraverso lo snellimento della struttura aziendale;

b) la valorizzazione del patrimonio immobiliare che sarà assegnato alla società beneficiaria della scissione, la quale potrà intraprendere iniziative specifiche dirette allo sfruttamento dello stesso;

c) di dare seguito, nella maniera più lineare e celere, all’offerta che i soci dell’interpellante hanno ricevuto dalla S.r.l. neocostituita, interessata all’acquisto delle partecipazioni della società istante, con l’espressa esclusione del relativo compendio immobiliare, al fine di conseguire la relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e l’accreditamento presso il S.S.N., che costituisce l’esito di un processo di selezione complesso, disciplinato dal D.lgs 502/1992 e, pertanto, rappresenta il maggiore valore economico di una struttura sanitaria privata.

La risposta dell’Agenzia si apre con il rinvio all’art.10-bis, l.212/2000. In particolare, secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10-bis, l.212/2000, e successive modificazioni, recante la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale“, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, l’AF deve identificare e provare la contemporanea sussistenza di tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;

b) l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;

c) l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Il legislatore ha peraltro chiarito, al comma terzo dello stesso art.10-bis dello Statuto, che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, muovano da “valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale”.

L’Agenzia, dunque, si pronuncia rievocando un principio già affermato, in ragion del quale a fronte dell’esistenza di alternative meno onerose, purché queste siano legittime, il contribuente può, altrettanto legittimamente, optare per quella che si palesi meno onerosa, realizzando un pertanto legittimo risparmio d’imposta.

Con la risoluzione, tuttavia, l’Agenzia pone anche attenzione all’ipotesi nella quale il trasferimento afferisca ai singoli beni. L’Agenzia asserisce a tal proposito che l’operazione di riorganizzazione aziendale debba comunque virare nella direzione dell’effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale e “non debba trattarsi di società esclusivamente caratterizzate da liquidità, intangibles o immobili”.

Imposta di registro: con la risoluzione n. 97/E l’Agenzia delle entrate amplia il proprio raggio d’analisi affrontando un ulteriore tema. La risoluzione n.97/E pone anche attenzione all’imposta di registro, nella stessa ottica interpretativa propria dell’art.20, D.p.R. 131/1986. A tal proposito, l’AE rimarca che l’operazione di scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni, in questo caso della società scissa, non possa configurare ipotesi di abuso del diritto. Ciononostante, la stessa opera, di fatto, un rinvio ai recenti orientamenti della Cassazione, i quali, pur escludendo un’ipotetica elusività dell’articolo 20 del D.p.R. 131/1986, destano non poche perplessità. In particolare, nella risoluzione viene operato rinvio alla sentenza n. 6758/2017 della suprema Corte di Cassazione, con la quale, sostanzialmente, si è affermato che l’interprete possa qualificare alla stregua d’una cessione d’azienda anche una serie di atti plurimi allorquando, stando ai fatti, sia ravvisabile una causa unitaria di cessione aziendale.

 

A cura di Stefano Vito Pantaleo

ACQUISTO VEICOLI DA PARTE DEI DISABILI: agevolazioni fiscali 2017

FISCO 2017: detrazioni ed IVA agevolata per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti disabili

La recente circolare dell’Agenzia delle entrate, la circolare 7/E/2017, ha dettagliatamente esaminato gli aspetti concernenti la detraibilità del costo sostenuto da un contribuente disabile per l’acquisto di un veicolo.

Agevolazioni: l’acquisto dei veicoli può essere sostenuto per mezzo di alcune agevolazioni fiscali, più precisamente:

  • Detrazione Irpef del 19% del costo sostenuto per l’acquisto del veicolo (frazionabile su base quadriennale). L’agevolazione è riconosciuta solo per i veicoli utilizzati in via esclusiva o prevalentemente a beneficio del portatore di handicap. Inoltre, è concessa nel limite di un solo veicolo per un periodo di quattro anni, a decorrere dalla data d’acquisto. Limite quantitativo più rilevante consta della spesa massima di 18.075.99 euro, oltre la quale non è possibile usufruire della detrazione. E’ concessa, inoltre, la possibilità di accorpare nei 18.075,99 euro le spese di manutenzione non ordinaria. Tuttavia, restano escluse dalle spese di manutenzione straordinaria, e pertanto cumulabili ai 18.075,99 euro, le spese sostenute per l’adattamento del veicolo, volte a consentire al soggetto disabile l’utilizzo effettivo del mezzo. E’ da notare che nel caso in cui il soggetto in esame dovesse cedere il veicolo acquistato fruendo dell’agevolazione dovrà al fisco quanto concessogli precedentemente in termini di detrazione Irpef. Inoltre, è da notare che il limite del quadriennio può essere messo fuori gioco là dove si intenda acquistare un altro veicolo in conseguenza della demolizione di quello precedentemente acquistato. Difatti, in tale ipotesi si potrà usufruire nuovamente dell’agevolazione;
  • Assoggettamento ad aliquota IVA agevolata del 4%: nell’ipotesi di acquisto di autovetture nuove od usate, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici (con motore a benzina), e fino a 2800 centimetri cubici (con motore diesel), l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional. L’acquisto assoggettato ad aliquota agevolata non pone vincoli di valore ed è inoltre usufruibile, come accade nel caso dell’IRPEF, per una sola volta nel corso del quadriennio. Tuttavia, come accade con l’Irpef, si può usufruire nuovamente del beneficio nel corso del medesimo quadriennio solo nel caso in cui il veicolo precedentemente acquistato con aliquota agevolata venga demolito e contestualmente cancellato dal Pra. Inoltre, anche per l’Iva in caso di cessione antecedente al secondo anno dalla data d’acquisto, il contribuente dovrà rimborsare all’amministrazione finanziaria la differenza tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota agevolata da questi versata. E’ esente da quest’ultima prescrizione il disabile che ceda il proprio veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale intenda realizzare diversi adattamenti, volti a rendere il veicolo conforme alle proprie necessità;
  • Esenzione dal pagamento del bollo auto: è esente dal pagamento del bollo auto l’autovettura che rispetti i limiti di cui sopra in termini di cilindrata e che sia intestata al soggetto disabile od al familiare al carico del quale lo stesso si trova. E’ da notare che, a tal proposito, il disabile non deve percepire un reddito superiore ai 2.840,51 euro;
  • Esenzione dall’imposta di trascrizione: i veicoli acquistati per il trasporto o per la guida di disabili sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione è attribuibile per la prima iscrizione di un’auto nuova, ma anche nel caso di trascrizione di un passaggio di proprietà afferente ad veicolo usato.

Soggetti interessati: possono fruire di tali vantaggi le categorie di disabili puntualmente identificate dall’Agenzia delle entrate per mezzo della sua circolare, ovvero:

  • Soggetti non vedenti o non udenti;
  • Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • Disabili con ridotto od impedite capacità motorie;
  • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione od affetti da pluriamputazioni.

Veicoli agevolabili: possono essere acquistati in questo contesto agevolativo:

  • Autovetture;
  • Autoveicoli ad uso promiscuo;
  • Autoveicoli per trasporti specifici;
  • Autocaravan;
  • Motocarrozzette;
  • Motoveicoli ad uso promiscuo;
  • Motoveicoli per trasporti specifici.

N.B. Per gli autocaravan l’unica agevolazione applicabile è quella inerente all’Irpef.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

BONIFICA AMIANTO: LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO

Credito amianto: domani, 31 marzo 2017, termine per la presentazione delle domande.

Secondo quanto disposto dall’art.56, co.1 della l.221/2015, i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che abbiano effettuato interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’arco temporale che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016, hanno la possibilità di beneficiare dell’apposito credito d’imposta.

In particolare, il credito d’imposta in oggetto è attribuibile nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli appositi interventi.

In attuazione della predetta legge, l’art.3 del D.M. 15/06/2015, rispettivamente ai commi 3 e 4, pone dei limiti quantitativi al credito stesso. Più precisamente il credito d’imposta è attribuibile solo a coloro che abbiano sostenuto delle spese, a tal fine, di entità non inferiore ai 20.000 euro e comunque non superiore ai 400.000 euro.

Inoltre, l’art.2, co.2 dello stesso decreto riconosce l’ammissibilità “delle spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Come dispone l’art. 4 dello stesso decreto, le imprese interessate devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta. La domanda deve essere presentata telematicamente accedendo al sito www.miniambiente.it. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e dovrà recare:

  • Il costo complessivo degli interventi;
  • L’ammontare delle singole spese eleggibili;
  • L’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • La dichiarazione di non usufruire di altre agevolazioni per le stesse voci di spesa;
  • Il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
  • La comunicazione alla ASL   di   avvenuta   ultimazione   dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
  • L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Il Ministero si è impegnato, con lo stesso decreto, a rispondere a tali domande nel termine di 90 giorni, con la comunicazione dall’accoglimento della domanda o del diniego della stessa. Nel primo caso sarà contestualmente comunicato l’effettivo credito riconosciuto.

Pertanto, il contribuente che intenda usufruire del credito in esame dovrà attivarsi tempestivamente, entro domani, ove naturalmente non l’abbia già fatto, per la presentazione della domanda nelle modalità pocanzi indicate.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

 

 

BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2017

La legge di bilancio, la l.232/2017, ha prorogato l’applicabilità del bonus ottenibile in caso di ristrutturazione edilizia.

In particolare, il contribuente che sia intenzionato a ristrutturare un proprio immobile ha la possibilità di detrarre, dall’IRPEF, parte della spesa sostenuta su base decennale in parti eguali.

Rilevante è sottolineare come il contribuente abbia diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti però dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta

Inoltre, è bene sin d’ora precisare che questo bonus non sia cumulabile con quello per l’efficienza energetica.

 

Il contribuente ha la possibilità di detrarre:

a) Il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

b) Il 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2018.

N.B. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

 

Beneficiari:

Il bonus in oggetto è rivolto ai proprietari, ai titolari di diritti reali sugli immobili cui il bonus afferisce a condizione che essi siano a sostenerne le spese, all’inquilino od al comodatario. Più puntualmente, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale:

  1. Il proprietario od il nudo proprietario;
  2. L’inquilino od il comodatario;
  3. Il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  4. I soci di cooperative divise e indivise;
  5. I soci delle società semplici;
  6. Gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  7. Il familiare, in particolare il coniuge, il parente entro terzo grado e l’affino entro il secondo;
  8. Il convivente di chi abbia il possesso o la detenzione dell’immobile. Condizione essenziale per quest’ultimo, così come accade per il comodatario, è che la sua qualità di convivente o di comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori;
  9. Coloro che ristrutturino il proprio immobile con lavori in proprio, usufruendo del bonus, limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto materiali per tali lavori utilizzati.

 

Lavori interessati dal bonus:

L’agevolazione fiscale spetta per:

  • Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art.3 del Dpr 380/2001, ovvero:
  1.  “interventi di manutenzione ordinaria“, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2.  “interventi di manutenzione straordinaria“, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  3.  “interventi di restauro e di risanamento conservativo“, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
  • Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

N.B. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quindi ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali;

  • Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate dai due punti precedenti ed a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • I lavori finalizzati a:
  • Eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • Realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza;
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere agevolabili si possono annoverare:

  • L’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
  • Il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • L’installazione del corrimano.

 

Successione nel bonus: chi acquisti un immobile sul quale siano state effettuate delle ristrutturazioni ha diritto a vedersi attribuita automaticamente la parte di bonus residua, fatta salva ogni altra diversa pattuizione.

 

Adempimenti preliminari:

Per usufruire dell’agevolazione il contribuente, a pena di nullità, deve:

  1. Inoltrare, prima dell’inizio dei lavori ed ove prevista, all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una comunicazione di inizio lavori mediante raccomandata A.R.

A questa previsione è fatta salva l’ipotesi in cui le condizioni di sicurezza nel cantiere non siano tali da richiedere la notifica preliminare alla ASL;

  1. Provvedere, mediante bonifico bancario o postale al pagamento delle spese che si intendono detrarre. Questo in ragione dell’operata ritenuta da parte della banca dell’8%. Dal bonifico devono risultare:
  • Causale del versamento;
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Codice fiscale o numero della partita IVA del beneficiario del bonifico medesimo.
  1. Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali tramite i quali sia possibile identificare l’immobile e, qualora i lavori siano stati effettuati dallo stesso detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo.

 

Documenti da conservare ed esibire su richiesta degli uffici:

  1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrino tra quelli agevolabili, anche qualora i medesimi non dovessero necessitare di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
  2. Per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
  3. Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
  4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  8. Ricevute dei bonifici di pagamento.

A cura di Stefano Vito Pantaleo