CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Con l’art. 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) il Governo ha introdotto un contributo a fondo perduto atto al sostegno degli operatori economici interessati dalle misure restrittive imposte con il precedente D.P.C.M. del 24.10.2020.

Destinatari della misura:

Come chiarito dal primo comma dello stesso articolo 1, il contributo è dedicato agli operatori economici che:

  • abbiano una partita IVA attiva alla data del 25.10.2020;
  • svolgano, quale attività prevalente, una delle attività afferenti ai codici ATECO individuati nell’Allegato 1 allo stesso Decreto.

Vi rientrano, pertanto, i bar, le pasticcerie, le gelaterie, i ristoranti, le palestre, i teatri, i cinema, gli alberghi e tutte le altre attività così individuate.

Condizioni per la concessione:

Il contributo non è condizionato all’ammontare dei ricavi e dei compensi afferenti al periodo d’imposta 2019. Non è dunque rilevante la soglia di Euro 5.000.000 individuata in relazione ad altre precedenti misure agevolative.

È invece condizionato alla registrazione di un calo del fatturato e dei corrispettivi. Difatti, il comma 3 dello stesso art. 1 dispone che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tuttavia, come chiarito dal successivo comma 4, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito laddove il richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Erogazione del contributo:

I commi 5 e 6 dispongono in relazione all’erogazione del contributo de quo prevedendo che:

  • per i soggetti che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo a fondo perduto di cui si tratta è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • per coloro che, invece, non abbiano presentato istanza di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, il contributo di cui si tratta è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e con il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Ad ogni modo, il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Misura dell’agevolazione:

Il comma 7 dell’art. 1 disciplina l’ammontare del contributo prevedendo che esso sia determinato distintamente a seconda che il soggetto beneficiario abbia o meno fruito del contributo a fondo perduto istituto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Più precisamente, è previsto che:

  • per coloro che abbiano già fruito del contributo di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio, il contributo è determinato come quota percentuale, variabile tra il 100% ed il 400% del contributo già erogato ai sensi del citato art. 25;
  • per coloro che, invece, non abbiano presentato istanza di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, il contributo è determinato come quota percentuale, variabile tra il 100% ed il 400% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza da trasmettere, nonché dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6 del Decreto Rilancio. Inoltre, lo stesso comma 7 precisa che laddove l’ammontare dei ricavi o dei compensi ecceda Euro 5.000.000, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Il comma 7 si chiude con il rinvio, per l’individuazione delle percentuali da applicare, al citato Allegato 1.

 

A cura di Michele Loizzo