Nuove regole per i soggetti IRES già a partire dal 2017:
La deducibilità degli interessi passivi è disciplinata dall’art.96, co.1 del TUIR, il quale sancisce che l’ammontare degli interessi passivi che ecceda, nel singolo periodo d’imposta, l’ammontare degli interessi attivi, sia deducibile nella misura del 30% del ROL, ovvero, secondo l’art.96, co.2 TUIR, del risultato operativo della gestione caratteristica, nonché differenza tra il valore ed i costi della produzione, di cui rispettivamente alla lettera a) e b) del Conto Economico.
L’art.13 bis del D.L. 244/2016 ha modificato l’art.96 co.2 del TUIR, escludendo dalla determinazione del ROL:
- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui alla lettera B), n.10, voci A) e B) dell’art.2425 c.c.;
- Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi aventi natura straordinaria, derivanti da alienazioni d’azienda o da rami di questa.
Inoltre, lo stesso art. 13 bis, al comma 5, ha inteso precisare che le modifiche apportate al testo unico delle imposte sui redditi esplicheranno la loro efficacia solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso, pertanto solo a partire dall’esercizio 2016.
E’ altresì prevista una neutralizzazione fiscale per quelle operazioni già poste in essere precedentemente, i cui effetti non siano giunti a termine al momento delle entrata in vigore delle suddette modifiche.
Il decreto milleproroghe è evidentemente intervenuto sulla disposizione di cui all’art.96 TUIR per allineare le disposizioni fiscali a quelle contabili, queste ultime frutto di una rivisitazione operata dal D.lgs 139/2015, il quale ha disposto l’eliminazione della macroclasse E) dal Conto Economico, prevedendo, altresì, che gli importi precedentemente accolti nelle voci E)20 ed E)21 del Conto Economico, di cui all’art.2425 c.c., debbano essere ora accolti nelle voci A) e B) del medesimo, rispettivamente nel valore della produzione e nei costi della produzione.
A cura di Stefano Vito Pantaleo