Università – detrazioni d’imposta: base di calcolo e limiti quali-quantitativi

Come ogni anno, anche per questo è possibile portare in detrazione dall’IRPEF lorda parte delle spese sostenute ai fini dell’istruzione. In particolare, il legislatore ammette una detrazione del 19% delle spese a tal fine sostenute, in piena adesione al principio di cassa. Restano tuttavia ferme le soglie massime di detraibilità.

Conducendo una rapida rassegna delle principali spese in tal senso detraibili, si ravvisa:

  • spese universitarie: la detrazione viene ammessa nella misura del 19% delle spese occorse per la frequenza di corsi universitari presso università statali e non, corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università od istituti pubblici o privati, ancora, italiani o stranieri. Si noti, a tal proposito, che le spese possano essere ascrivibili sia all’anno in corso, che a più anni. Inoltre, ammesse in detrazione sono anche le spese per gli studenti c.d. “fuori corso”. Peraltro detraibili sono anche le tasse pagate per la frequenza di nuovi corsi istituiti dal D.p.R. 212/2005, ovvero quelli tenuti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. Resta invece esclusa la detraibilità delle tasse universitarie pagate per l’iscrizione presso istituti musicali privati, questo secondo quanto emerge da una risoluzione promanante dall’A.F. (Risoluzione n. 20/E/2011). Esaminando la fattispecie delle università private, si noti che per la detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi presso università non statali, essa sarà calcolata sulla base di importi determinati nei limiti fissati dal Decreto MIUR. Difatti, per quelle NON statali, l’importo ammesso alla detrazione non può eccedere quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche. Per quanto afferisce invece alle università telematiche, si osserva che le spese per i relativi corsi di laurea possano essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, avuto riguardo all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università;
  • canoni di locazione per studenti universitarifuori sede”: il legislatore tributario rimette al contribuente la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF lorda un importo pari al 19% dei canoni frutto di contratti di locazione, stipulati o rinnovati dagli studenti ai sensi della l.431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché quelli relativi agli atti di assegnazione in godimento o locazione, siano essi stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro o cooperative. Peraltro, ponendo puntuale attenzione al periodo d’imposta 2017, logicamente con focus sul Mod.730/2018 è bene notare che ai fini della detrazione sia indispensabile che lo studente sia iscritto ad un corso di laurea presso un’università:
  1. ubicata in un comune diverso da quello di residenza;
  2. distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri (50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate);
  3. il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

N.B. Per gli studenti all’estero: la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università sita oltre i confini nazionali, purché in uno degli stati dell’Unione Europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Limite di detraibilità dei canoni di locazione: la detrazione è determinata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a 2.633€. Tale soglia rappresenta il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

BONIFICA AMIANTO: LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO

Credito amianto: domani, 31 marzo 2017, termine per la presentazione delle domande.

Secondo quanto disposto dall’art.56, co.1 della l.221/2015, i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che abbiano effettuato interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’arco temporale che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016, hanno la possibilità di beneficiare dell’apposito credito d’imposta.

In particolare, il credito d’imposta in oggetto è attribuibile nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli appositi interventi.

In attuazione della predetta legge, l’art.3 del D.M. 15/06/2015, rispettivamente ai commi 3 e 4, pone dei limiti quantitativi al credito stesso. Più precisamente il credito d’imposta è attribuibile solo a coloro che abbiano sostenuto delle spese, a tal fine, di entità non inferiore ai 20.000 euro e comunque non superiore ai 400.000 euro.

Inoltre, l’art.2, co.2 dello stesso decreto riconosce l’ammissibilità “delle spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Come dispone l’art. 4 dello stesso decreto, le imprese interessate devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta. La domanda deve essere presentata telematicamente accedendo al sito www.miniambiente.it. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e dovrà recare:

  • Il costo complessivo degli interventi;
  • L’ammontare delle singole spese eleggibili;
  • L’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • La dichiarazione di non usufruire di altre agevolazioni per le stesse voci di spesa;
  • Il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
  • La comunicazione alla ASL   di   avvenuta   ultimazione   dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
  • L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Il Ministero si è impegnato, con lo stesso decreto, a rispondere a tali domande nel termine di 90 giorni, con la comunicazione dall’accoglimento della domanda o del diniego della stessa. Nel primo caso sarà contestualmente comunicato l’effettivo credito riconosciuto.

Pertanto, il contribuente che intenda usufruire del credito in esame dovrà attivarsi tempestivamente, entro domani, ove naturalmente non l’abbia già fatto, per la presentazione della domanda nelle modalità pocanzi indicate.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

 

 

ESCLUSA L’ESTENSIONE TEMPORALE DELLA POLIZZA CONCESSA A TITOLO DI GARANZIA – RIMBORSO IVA

La Cassazione: la polizza fideiussoria ha natura di un contratto autonomo di garanzia

L’art.30, co.2 del d.p.r. 633/72 riconosce al contribuente che vanti un credito IVA la possibilità di chiedere il rimborso dello stesso nei casi di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo e comunque in caso di cessazione di attività.

In particolare, il contribuente ha il diritto di richiederne il rimborso all’atto di presentazione della dichiarazione.

L’art.38 bis, co.4 dello stesso decreto, “Esecuzione dei rimborsi”, precisa che debbano essere eseguiti previa presentazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiori a 15.000 euro quando richiesti da soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, soggetti che l’Agenzia delle entrate ritiene soggetti a rischio.

L’art.38 bis, co.5 dello stesso decreto sancisce che: “La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione…”

Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione, con la sua recentissima sentenza n°7884 dello scorso 28/03/2017, ha condotto una puntualizzazione imprescindibile per la realizzazione di un’armoniosa dialettica contribuente-amministrazione.

In particolare, la suprema Corte di Roma ha stabilito che ove si stipuli una polizza fideiussoria, in favore dell’Amministrazione finanziaria, per ottenere il rimborso dei crediti IVA nei casi precedentemente previsti dall’art.30 d.p.r. 633/72, in combinato disposto con l’art.38 bis dello stesso d.p.r., questa costituisca un contratto autonomo di garanzia.

Da quest’ultima esplicitazione, secondo la Corte, deriva il fatto che, sebbene la durata della stessa sia normalmente correlata ai tempi ordinari dell’accertamento, ove questi ultimi dovessero essere prorogati da una norma sopravvenuta, o dal riscontro di avvisaglie di reato, che ricordiamo recano il raddoppio dei termini (ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. 600/73 per le imposte dirette ed ai sensi dell’art.57 del d.p.r. 633/72 per le imposte indirette), tale proroga non esplicherà i suoi effetti anche sulla polizza.

La Corte ha dunque ritenuto che la polizza fideiussoria di garanzia dei rimborsi IVA trovi pur sempre il suo fondamento giuridico su di un contratto, e pertanto in un atto di privata autonomia. Da ciò deriva, dunque, che, al netto dell’apposizione di clausole che prevedano l’estensione della durata della garanzia ad eventuali proroghe dei termini per l’accertamento, la garanzia medesima non ecceda, in termini di durata, la scadenza fissata nel limite dell’accertamento ordinario, o quella contrattualmente stabilita dalle parti.

Concludendo, non risponderebbe tantomeno alle esigenze di certezza del diritto un’obbligazione di garanzia che non si imperni sulla durata ordinaria dell’accertamento, o che comunque esuli da qualsivoglia termine temporale.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2017

La legge di bilancio, la l.232/2017, ha prorogato l’applicabilità del bonus ottenibile in caso di ristrutturazione edilizia.

In particolare, il contribuente che sia intenzionato a ristrutturare un proprio immobile ha la possibilità di detrarre, dall’IRPEF, parte della spesa sostenuta su base decennale in parti eguali.

Rilevante è sottolineare come il contribuente abbia diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti però dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta

Inoltre, è bene sin d’ora precisare che questo bonus non sia cumulabile con quello per l’efficienza energetica.

 

Il contribuente ha la possibilità di detrarre:

a) Il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

b) Il 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2018.

N.B. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

 

Beneficiari:

Il bonus in oggetto è rivolto ai proprietari, ai titolari di diritti reali sugli immobili cui il bonus afferisce a condizione che essi siano a sostenerne le spese, all’inquilino od al comodatario. Più puntualmente, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale:

  1. Il proprietario od il nudo proprietario;
  2. L’inquilino od il comodatario;
  3. Il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  4. I soci di cooperative divise e indivise;
  5. I soci delle società semplici;
  6. Gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  7. Il familiare, in particolare il coniuge, il parente entro terzo grado e l’affino entro il secondo;
  8. Il convivente di chi abbia il possesso o la detenzione dell’immobile. Condizione essenziale per quest’ultimo, così come accade per il comodatario, è che la sua qualità di convivente o di comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori;
  9. Coloro che ristrutturino il proprio immobile con lavori in proprio, usufruendo del bonus, limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto materiali per tali lavori utilizzati.

 

Lavori interessati dal bonus:

L’agevolazione fiscale spetta per:

  • Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art.3 del Dpr 380/2001, ovvero:
  1.  “interventi di manutenzione ordinaria“, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2.  “interventi di manutenzione straordinaria“, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  3.  “interventi di restauro e di risanamento conservativo“, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
  • Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

N.B. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quindi ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali;

  • Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate dai due punti precedenti ed a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • I lavori finalizzati a:
  • Eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • Realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza;
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere agevolabili si possono annoverare:

  • L’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
  • Il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • L’installazione del corrimano.

 

Successione nel bonus: chi acquisti un immobile sul quale siano state effettuate delle ristrutturazioni ha diritto a vedersi attribuita automaticamente la parte di bonus residua, fatta salva ogni altra diversa pattuizione.

 

Adempimenti preliminari:

Per usufruire dell’agevolazione il contribuente, a pena di nullità, deve:

  1. Inoltrare, prima dell’inizio dei lavori ed ove prevista, all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una comunicazione di inizio lavori mediante raccomandata A.R.

A questa previsione è fatta salva l’ipotesi in cui le condizioni di sicurezza nel cantiere non siano tali da richiedere la notifica preliminare alla ASL;

  1. Provvedere, mediante bonifico bancario o postale al pagamento delle spese che si intendono detrarre. Questo in ragione dell’operata ritenuta da parte della banca dell’8%. Dal bonifico devono risultare:
  • Causale del versamento;
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Codice fiscale o numero della partita IVA del beneficiario del bonifico medesimo.
  1. Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali tramite i quali sia possibile identificare l’immobile e, qualora i lavori siano stati effettuati dallo stesso detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo.

 

Documenti da conservare ed esibire su richiesta degli uffici:

  1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrino tra quelli agevolabili, anche qualora i medesimi non dovessero necessitare di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
  2. Per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
  3. Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
  4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  8. Ricevute dei bonifici di pagamento.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

IL NUOVO ROL PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI – DECRETO MILLEPROROGHE

Nuove regole per i soggetti IRES già a partire dal 2017:

La deducibilità degli interessi passivi è disciplinata dall’art.96, co.1 del TUIR, il quale sancisce che l’ammontare degli interessi passivi che ecceda, nel singolo periodo d’imposta, l’ammontare degli interessi attivi, sia deducibile nella misura del 30% del ROL, ovvero, secondo l’art.96, co.2 TUIR, del risultato operativo della gestione caratteristica, nonché differenza tra il valore ed i costi della produzione, di cui rispettivamente alla lettera a) e b) del Conto Economico.

L’art.13 bis del D.L. 244/2016 ha modificato l’art.96 co.2 del TUIR, escludendo dalla determinazione del ROL:

  • Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui alla lettera B), n.10, voci A) e B) dell’art.2425 c.c.;
  • Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi aventi natura straordinaria, derivanti da alienazioni d’azienda o da rami di questa.

Inoltre, lo stesso art. 13 bis, al comma 5, ha inteso precisare che le modifiche apportate al testo unico delle imposte sui redditi esplicheranno la loro efficacia solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso, pertanto solo a partire dall’esercizio 2016.

E’ altresì prevista una neutralizzazione fiscale per quelle operazioni già poste in essere precedentemente, i cui effetti non siano giunti a termine al momento delle entrata in vigore delle suddette modifiche.

Il decreto milleproroghe è evidentemente intervenuto sulla disposizione di cui all’art.96 TUIR per allineare le disposizioni fiscali a quelle contabili, queste ultime frutto di una rivisitazione operata dal D.lgs 139/2015, il quale ha disposto l’eliminazione della macroclasse E) dal Conto Economico, prevedendo, altresì, che gli importi precedentemente accolti nelle voci E)20 ed E)21 del Conto Economico, di cui all’art.2425 c.c., debbano essere ora accolti nelle voci A) e B) del medesimo, rispettivamente nel valore della produzione e nei costi della produzione.

A cura di Stefano Vito Pantaleo