ESCLUSA L’ESTENSIONE TEMPORALE DELLA POLIZZA CONCESSA A TITOLO DI GARANZIA – RIMBORSO IVA

La Cassazione: la polizza fideiussoria ha natura di un contratto autonomo di garanzia

L’art.30, co.2 del d.p.r. 633/72 riconosce al contribuente che vanti un credito IVA la possibilità di chiedere il rimborso dello stesso nei casi di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo e comunque in caso di cessazione di attività.

In particolare, il contribuente ha il diritto di richiederne il rimborso all’atto di presentazione della dichiarazione.

L’art.38 bis, co.4 dello stesso decreto, “Esecuzione dei rimborsi”, precisa che debbano essere eseguiti previa presentazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiori a 15.000 euro quando richiesti da soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, soggetti che l’Agenzia delle entrate ritiene soggetti a rischio.

L’art.38 bis, co.5 dello stesso decreto sancisce che: “La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione…”

Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione, con la sua recentissima sentenza n°7884 dello scorso 28/03/2017, ha condotto una puntualizzazione imprescindibile per la realizzazione di un’armoniosa dialettica contribuente-amministrazione.

In particolare, la suprema Corte di Roma ha stabilito che ove si stipuli una polizza fideiussoria, in favore dell’Amministrazione finanziaria, per ottenere il rimborso dei crediti IVA nei casi precedentemente previsti dall’art.30 d.p.r. 633/72, in combinato disposto con l’art.38 bis dello stesso d.p.r., questa costituisca un contratto autonomo di garanzia.

Da quest’ultima esplicitazione, secondo la Corte, deriva il fatto che, sebbene la durata della stessa sia normalmente correlata ai tempi ordinari dell’accertamento, ove questi ultimi dovessero essere prorogati da una norma sopravvenuta, o dal riscontro di avvisaglie di reato, che ricordiamo recano il raddoppio dei termini (ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. 600/73 per le imposte dirette ed ai sensi dell’art.57 del d.p.r. 633/72 per le imposte indirette), tale proroga non esplicherà i suoi effetti anche sulla polizza.

La Corte ha dunque ritenuto che la polizza fideiussoria di garanzia dei rimborsi IVA trovi pur sempre il suo fondamento giuridico su di un contratto, e pertanto in un atto di privata autonomia. Da ciò deriva, dunque, che, al netto dell’apposizione di clausole che prevedano l’estensione della durata della garanzia ad eventuali proroghe dei termini per l’accertamento, la garanzia medesima non ecceda, in termini di durata, la scadenza fissata nel limite dell’accertamento ordinario, o quella contrattualmente stabilita dalle parti.

Concludendo, non risponderebbe tantomeno alle esigenze di certezza del diritto un’obbligazione di garanzia che non si imperni sulla durata ordinaria dell’accertamento, o che comunque esuli da qualsivoglia termine temporale.

A cura di Stefano Vito Pantaleo